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STUDIO SANNA & ASSOCIATI

2020-10-15

Agevolazioni Tributarie Imprese: Credito per locazioni

Tra i provvedimenti finalizzati al contenimento degli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’art. 65 del D.L. 17.03.2020, n. 18 riconosce, ai soli esercenti attività d’impresa che hanno dovuto sospendere il proprio lavoro per effetto del Dpcm 11.03.2020, un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 riferito ad immobili accatastati come C/1. Restano, quindi, esclusi dal credito d’imposta i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale. Il credito non è cumulabile con l’agevolazione introdotta dall’art. 28 del Decreto Rilancio.

Tale credito non spetta alle attività di commercio al dettaglio e servizi per la persona che non sono state sottoposte, in tutto o in parte, alle chiusure e alle restrizioni dovute all’esigenza di contenimento del contagio da COVID-19 e che, dunque, hanno potuto proseguire la propria attività nel mese di marzo 2020.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir (co. 2-bis, art. 65, D.L. 18/2020). Inoltre il credito matura a seguito dell’avvenuto pagamento del canone riferito al mese di marzo 2020.

Il credito può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020 in compensazione, utilizzando la delega F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

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