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STUDIO SANNA & ASSOCIATI

2020-10-21

Tax credit società e associazioni sportive dilettantistiche

L’art. 81 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, intende favorire il reperimento di fondi e finanziamenti nell’ambito sportivo non solo dilettantistico, ma anche professionistico. Gli investimenti in campagne pubblicitarie vengono agevolati con il riconoscimento di un credito di imposta del 50% in favore del soggetto erogante. Tuttavia, il beneficio è duplice in quanto sarà anche possibile fruire della deduzione, ai fini della determinazione del reddito imponibile, della stessa somma erogata.

Il legislatore ha utilizzato ancora una volta la “leva fiscale” riconoscendo l’attribuzione di un apposito credito di imposta ai soggetti che effettueranno il versamento di somme di denaro in favore delle leghe, delle società sportive dilettantistiche e professionistiche. La rubrica della disposizione in esame è: “Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

Il riconoscimento del credito di imposta, pari al 50% delle somme versate riguarda, sotto il profilo soggettivo, un ambito particolarmente ampio. I versamenti che attribuiscono il beneficio del predetto credito, possono essere infatti effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Dal punto di vista temporale il beneficio è circoscritto all’anno 2020. Il credito di imposta trae origine dall’effettuazione di investimenti in campagne pubblicitarie, ivi incluse le sponsorizzazioni nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Sotto il profilo oggettivo l’art. 81 del Decreto “Agosto” introduce una presunzione legale tale per cui la spesa si considera deducibile come “pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte”.

L’investimento in campagne pubblicitarie, comprensivo delle sponsorizzazioni, deve essere di un importo minimo di 10.000 euro. Inoltre, le somme di denaro devono essere versate in favore delle leghe, società professionistiche, società ed associazioni sportive dilettantistiche i cui ricavi minimi relativi all’anno 2019, e comunque prodotti in Italia, siano pari a 200.000 euro. I medesimi ricavi non devono aver poi superato, nello stesso anno 2019, il limite di 15 milioni di euro. Inoltre, le società sportive devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Sono espressamente escluse dal beneficio le erogazioni effettuate in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla L. n. 398/1991.

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